Il Codice del terzo settore ha sistematizzato e focalizzato le agevolazione fiscali per il no profit. Questa serie di articoli ci permette di approfondire e verificare quanto previsto per facilitare i progetti e le attività di interesse generale delle Aps, che rappresentano gran parte degli affiliati alla Fitel.
Nel sito relativo, accessibile al pubblico, è possibile trovare anche la delibera di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), che deve essere conservata nella documentazione dell'associazione e fornita a tutti i soggetti economici con cui l'associazione ha rapporti finanziari.
Le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali per le associazioni di promozione sociale sono contenute nell'articolo 82 del Codice del Terzo settore e nei successivi chiarimenti ministeriali.
Qui di seguito le agevolazioni previste e operative:
1. Esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni:
Le Aps non devono pagare l'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte ipotecaria e catastale quando ricevono beni a titolo gratuito. Questi beni devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale e per perseguire fini civici, solidaristici e di utilità sociale.
2. Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa:
Le Aps pagano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione. Se la modifica dello statuto è necessaria per adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, l'imposta di registro non si versa.
3. Acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari:
Se un'associazione acquista beni immobili o diritti reali immobiliari di godimento, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Tuttavia, è necessario che i beni siano utilizzati direttamente, entro cinque anni dal trasferimento, per attuare gli scopi istituzionali o l'oggetto sociale. Contestualmente alla stipula dell'atto, l'ente deve presentare un'apposita dichiarazione in tal senso.
4. Esenzione dall’imposta di bollo:
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e altre forme di documentazione cartacea o informatica non richiedono l'apposizione/addebito delle imposte relative alle imposte di bollo.
L’agevolazione è importante per quanto riguarda i bolli che si applicano sugli estratti conto
bancari: particolare trascurato da molti presidenti di Aps; sarebbe opportuno inviare al proprio Istituto di credito una comunicazione al riguardo e chiedere l’agevolazione prevista che purtroppo non potrà essere retroattiva.
Credo che questa agevolazione sia stata ingiustamente trascurata da molte Aps mentre le banche e la posta si limitano a prelevare, in mancanza di una richiesta esplicita delle associazioni, gli importi e a riversarli all’erario con un danno evidente per le Aps regolarmente iscritte al Runts.
Angiolo Tavanti
Comitato di presidenza Fitel Emilia Romagna Aps